Comunicazione della sezione

Caro Socio/a,

in qualità di presidente facente funzioni, ti scrivo per invitarti a leggere la decisione del Gruppo Regionale che, in sede disciplinare, ha disposto lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina di un commissario.
Altrettanto, ti esorto a tenerti informato perché, in conseguenza della decisione, verrà prima indetta una Assemblea Generale per modificare lo Statuto, poi una seconda Assemblea Generale per l’elezione del Consiglio con nuove modalità di nomina delle cariche.

Marco Scofet

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L’ORGANO DISCIPLINARE

composto da:

– sig. Michele Colonna (Presidente ed estensore, personalmente ed in rappresentanza dell’intero GR così come disposto nel verbale del Preconsiglio del Comitato Direttivo del Piemonte in data 7 ottobre 2017)
– dott.ssa Maria Luisa D’Addio (personalmente ed in rappresentanza dell’intero GR così come disposto nel verbale del Preconsiglio del Comitato Direttivo del Piemonte in data 7 ottobre 2017)

ha pronunciato la seguente
DECISIONE

nella controversia promossa con ricorso in data 8 febbraio 2017, dall’avv. Matteo GUADAGNINI, socio, già consigliere della Sezione CAI UGET Torino, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 170, presso lo studio dell’avv. Patrizia Romagnolo che lo rappresenta e lo difende nel presente procedimento,

nei confronti
della SEZIONE C.A.I. UGET TORINO, in persona del Presidente, arch. Giorgio Gnocchi, con sede in Torino, corso Francia n. 192.

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Le conclusioni delle parti

  1. L’avv. Matteo GUADAGNINI, socio, già consigliere della Sezione C.A.I. UGET Torino, con memoria in data 6 dicembre 2017, depositata all’udienza tenutasi in pari data, ha così precisato le conclusioni, richiedendo:
    “Lo scioglimento del Consiglio direttivo ed, in via di urgenzaaffinché non sia riproposto in sede assembleare il direttivo attuale, con la nomina di commissario per la redazione del bilancio 2017, l’indizione di assemblea per l’adozione di un nuovo statuto e la nomina di nuovo direttivo e presidente della Sezione, nonché lo svolgimento degli affari ordinari e che il provvedimento venga trasmesso a tutti i soci della Sezione ai fini della corretta conoscenza, senza chiose, correzioni o altro.
    Qualora il comitato si ritenga competente, provveda all’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti nominativamente individuati, anche relativamente ai comportamenti successivi al provvedimento dei Probiviri 31.8.2017 in esecuzione.
    Qualora non ancora provveduto in tal senso, si chiede che questo Comitato acquisisca tutta la documentazione (atti e documenti) dei tre procedimenti avanti al Collegio dei Probiviri, quale mezzo al fine del presente procedimento”.
  2. La Sezione C.A.I. UGET TORINO, all’udienza del 6 dicembre 2017, ha insistito per l’accoglimento delle istanze e conclusioni formulate con la memoria in data 7 novembre 2017:
    In particolare, il Presidente della Sezione C.A.I. UGET TORINO, arch. Giorgio Gnocchi, ha ribadito che:
    “-la decisione dei Probiviri è correttamente basata sulla documentazione prodotta nel corso del procedimento;
    – è mia responsabilità di non aver prodotto altra documentazione atta a dimostrare, su alcune questioni il comportamento corretto della sezione:
    – sulle questioni patrimoniali sollevate dal consigliere Guadagnini relative alla mancanza di delibere iscritte a verbale, la cosa corrisponde al vero”.
    In tale memoria è stato altresì specificato che, a seguito della decisione del Collegio dei Probiviri, è stata attivata una procedura interna per la modifica dello Statuto rispettosa dei termini ivi indicati, e che per il futuro sono state definite delle procedure deliberative “ogni qualvolta si dovrà decidere in merito all’assunzione di impegni importanti (inerenti a spese sezionali, patrimonio, contratti dei Rifugi e vita sociale)”.
  3. – – –
    Oggetto della controversia

    1. L’avv. Matteo Guadagnini, socio e consigliere sezionale del C.A.I. UGET TORINO negli anni 2014/2017, con ricorso presentato davanti al Collegio Regionale dei Probiviri in data 8 febbraio 2017, ha lamentato, oltre che documentato, come, negli anni di sua presenza del Consiglio Direttivo, azioni di rilevante importanza riguardo la gestione patrimoniale della Sezione, in particolare dei rifugi di proprietà sezionale, siano state assunte dalla Presidenza, ovvero dal Comitato di Presidenza, senza previa adeguata informazione e conseguente delibera del Consiglio Direttivo, talvolta immotivatamente disattendendo l’operato del soggetto, nella specie il Vicepresidente Scofet, cui era stato demandato il ruolo di incaricato/delegato alla gestione dei rapporti e delle problematiche connesse ai rifugi.
    2. In tale ambito viene segnalato, in particolare, il caso del rinnovo del contratto di gestione del rifugio Monte Bianco, ad iniziativa del Presidente Munegato, in assenza di delibera e mandato del Consiglio Direttivo, nel quadro della situazione di serio impegno finanziario della Sezione dovuto all’improcrastinabile esigenza di eseguire ingenti lavori di manutenzione straordinaria, in ipotesi parzialmente non estranei alla perdurante ritenuta trascuratezza nell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di competenza del gestore.
    3. L’avv. Guadagnini ha altresì evidenziato analoga situazione di esclusione del Consiglio Direttivo, e dell’incaricato dei rifugi, con riferimento alla gestione da parte della Presidenza Munegato, prima e Gnocchi, poi, delle questioni di natura patrimoniale conseguite alla risoluzione del rapporto contrattuale con il gestore del rifugio Rey.
    4. L’avv. Guadagnini, in sostanza, ha provveduto a denunciare una serie di atti di dubbio interesse per la Sezione C.A.I. UGET TORINO, la cui iniziativa trova aggravante nella illegittima ed arbitraria esclusione del Consiglio Direttivo dalle decisioni di competenza.
    5. Il ricorrente ha quindi chiesto che venissero emessi provvedimenti disciplinari e che ogni decisione riguardo la gestione dei beni sezionali fosse deliberata dal Consiglio direttivo, previa tempestiva informazione dei Consiglieri, che la stipulazione dei contratti ed accordi aventi ad oggetto l’utilizzo degli immobili di proprietà sezionale, ovvero la presentazione di servizi da parte di terzi, presupponessero adeguata procedura di selezione dei contraenti. Infine, che i soggetti incaricati/delegati di intrattenere rapporti con terzi soggetti ne riferissero direttamente al Consiglio Direttivo.
    6. Nel ricorso datato 8 febbraio 2017, l’avv. Matteo Guadagnini ha inoltre sottoposto al Collegio dei Probiviri la procedura prevista dallo statuto Sezionale (artt. 47, 48 e 49) per il rinnovo delle cariche elettive, ritenuta poco trasparente, evidenziandone la difformità, non solo con quanto previsto dallo “Statuto Sezionale Tipo” (art. 18), proposto dalla Sede Centrale del Club Alpino Italiano sin dal 2007, ma altresì dal Regolamento Generale C.A.I. (art. 70).
    7. In sostanza il ricorrente ha denunciato come la macchinosità della procedura statutaria sezionale si sia prestata alla realizzazione dell’eventuale intento di escludere taluno dalla possibilità di esser candidato e quindi eletto nelle cariche sociali, laddove ritenuto “sgradito”: tanto ritiene essere accaduto nei suoi stessi confronti in occasione della redazione della lista elettorale da parte del Comitato Elettorale per il recente rinnovo delle cariche sociali, a cagione dell’avversione ingeneratasi nei suoi confronti in conseguenza della presentazione da parte dello stesso al Collegio Regionale dei Probiviri di altro ricorso, avente ad oggetto la presunta irregolarità dei conti nell’ambito della gestione della Scuola A. Grossi negli anni precedenti alla nuova direzione della Scuola.
    8. Il ricorrente ha quindi chiesto che il Collegio Regionale dei Probiviri adottasse provvedimenti disciplinari e che comunque il Consiglio Direttivo, previa completa informazione riguardo l’appoggio alla sua candidatura mostrata dalle Scuole di alpinismo e scialpinismo, ponesse nuovamente in votazione l’inserimento della sua candidatura nella lista elettorale.
      E’stato altresì richiesto che la Sezione non desse applicazione all’art. 48 dello Statuto sezionale, che prevede soglie e vincoli alla presentazione delle candidature, adeguandosi a quanto previsto nello specifico dagli artt.18 dello “statuto sezionale tipo” e 70 del Regolamento Generale C.A.I..
    9. Il Collegio Regionale dei Probiviri con provvedimento in data 31 agosto 2017, premettendo di non avere la titolarità del potere disciplinare, ha disposto quanto segue.
      Con riferimento al primo motivo di ricorso, esprimendo biasimo nei confronti dei componenti sezionali e dei soggetti che ne abbiano avallato l’agire:
      “- 1) ogni decisione riguardo la gestione dei beni sezionali, specie degli immobili, dovrà venire deliberata dal Consiglio direttivo, previa esaustiva e tempestiva informazione ai consiglieri da fornirsi, con congruo anticipo rispetto alla riunione, mediante trasmissione, ovvero deposito in segreteria, della relativa documentazione e che delle riunioni dovrà redigersi puntuale verbalizzazione;
      – 2) la stipulazione di contratti e accordi in nome e per conto della Sezione dovrà venire preceduta da specifica delibera del Consiglio Direttivo, previa adeguata informazione ai Consiglieri come al punto 1);
      – 3) i contratti aventi ad oggetto l’utilizzo / godimento degli immobili in disponibilità della Sezione, ovvero la prestazione di servizi da parte di terzi, dovranno presupporre adeguata procedura di selezione dei contraenti;
      – 4) i soggetti eventualmente incaricati / delegati dal Consiglio Direttivo per intrattenere rapporti con terzi soggetti dovranno riferirne dettagliatamente al Consiglio Direttivo prima e dopo l’esecuzione delle attività ”.
      Con riferimento al secondo motivo di ricorso, esprimendo biasimo per l’inerzia della Sezione, oltre che nei confronti dell’operato opaco, poco lineare e non corretto del Comitato Elettorale, nelle persone del Presidente Gnocchi e dei componenti Scarnera e Gavazza:
      “- ritiene di dover trasmettere gli atti al competente organo disciplinare, ossia il Comitato Direttivo del G.R. Piemonte ex artt. 12 e 15 Reg. Disciplinare, affinché valuti se procedere di conseguenza, a prescindere dal fatto che, come pare desumersi dai verbali delle recenti riunioni del CD, la sezione si starebbe attivando per l’adozione delle modifiche statutarie dovute;
      – il Consiglio Direttivo sezionale, con particolare riguardo alle norme che regolano l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, provveda ad adeguare lo Statuto sezionale, entro sei mesi dal deposito della comunicazione della presente decisione, alle norme dello “statuto sezionale tipo” ed al Regolamento Generale C.A.I., e, nel contempo,

      invita
      Il Consiglio Direttivo a valutare seriamente l’opportunità di dimettersi e contestualmente procedere a nuove elezioni in applicazione delle redigende nuove regole”.

    10. – – –
      Svolgimento del procedimento disciplinare

      1. Preso atto di quanto disposto dal Collegio Regionale dei Probiviri nel provvedimento del 31 agosto 2017, con comunicazione ex art. 29, capo II, Regolamento disciplinare C.A.I., datata 4 ottobre 2017, il GR Piemonte, nella persona del Presidente, sig. Michele Colonna, ha comunicato l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti della Sezione C.A.I. UGET TORINO.
        Nella stessa comunicazione è stato altresì rammentato che, entro giorni 30 dal ricevimento della stessa, la Sezione C.A.I. UGET TORINO avrebbe avuto la facoltà di far copia di tutti gli atti e i documenti della procedura, presentare memorie e documenti, nominare un difensore, chiedere di essere sentito per esporre le proprie difese.
      2. Parte resistente in data 7 novembre 2017 ha depositato memoria, chiedendo di essere sentita dal G.R. Piemonte.
      3. Le parti sono state convocate e sentite in data 24 novembre 2017 e 6 dicembre 2017.
      4. All’udienza del 24 novembre 2017, il GR Piemonte ha interrogato liberamente le parti, le quali hanno esposto le rispettive deduzioni e difese.
      5. All’udienza in data 6 dicembre 2017, alla presenza delle parti e dei rispettivi legali e/o rappresentanti, il GR Piemonte ha interrogato liberamente le parti in contraddittorio.
        L’avv. Matteo Guadagnini ha depositato memoria riepilogativa ed altresì prodotto ulteriori documenti a sostegno delle proprie richieste.

      I difensori e le parti hanno sviluppato le rispettive difese ed hanno insistito per l’accoglimento delle istanze e delle conclusioni già formulate.
      Il GR Piemonte si è riservato.
      Con ordinanza in data 6 dicembre 2017 il GR Piemonte ha sciolto la riserva assunta all’udienza del 6 dicembre 2017.

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      Motivi della decisione
      A) Sul primo motivo di ricorso. Il compimento da parte della Presidenza Sezionale CAI UGET di iniziative senza la preventiva necessaria delibera del Consiglio Direttivo.

      1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, appare evidente – con riguardo ai fatti specifici rappresentati nel presente procedimento – l’illegittimo modus operandi della Presidenza della Sezione CAI UGET di assumere iniziative talvolta non suffragate da preventiva delibera consiliare, con il grave conseguente effetto di compiere attività giuridiche, quale esemplificativamente la stipula di contratti e accordi, inficiati da invalidità o inefficacia, esponendo la Sezione al grave rischio di impugnative da parte di soggetti aventi interesse.
      Del resto, sul punto, lo stesso Presidente della Sezione CAI UGET TORINO, arch. Giorgio Gnocchi, all’udienza del 6 dicembre 2017 ha ammesso che: “il rinnovo del contratto di affitto del rifugio Monte Bianco, non è stato oggetto di delibera; il mancato coinvolgimento del Direttivo si riferisce non ad un nuovo affidamento in gestione bensì al rinnovo di un contratto in essere del rifugio Monte Bianco con la guida alpina Marco Champion, gestore del rifugio stesso dal 1989. Il rifugio Monte Bianco ha lo stesso gestore da 28 anni”.
      L’arch. Giorgio Gnocchi, nella memoria del 7 novembre afferma inoltre che: “(…) sulle questioni patrimoniali sollevate dal consigliere Guadagnini, relative alla mancanza di delibere iscritte a verbale, la cosa corrisponde al vero”.
      Il comportamento tenuto dall’allora Presidente della Sezione, Aldo Munegato, attinente nello specifico al rinnovo del contratto di gestione del rifugio Monte Bianco è gravemente illegittimo in quanto contrario alle norme statutarie sezionali e di legge, oltre che arbitrario ed irrispettoso del ruolo del Consiglio Direttivo, che – come noto – costituisce fondamentale organo, espressione della democrazia rappresentativa del corpo sociale.
      Al Consiglio Direttivo spettano, infatti, tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo eventuali specifiche deleghe ad apposite Commissioni, le cui competenze vanno comunque statuite dal Consiglio Direttivo stesso.
      Al Presidente di Sezione, per contro, competono invece poteri esecutivi, oltre che di legale rappresentanza dell’associazione. Solo in caso di necessità e di urgenza, lo stesso può esercitare poteri di competenza del Consiglio, salvo richiedere successiva necessaria ratifica in occasione della prima riunione utile.
      Tutti questi principi sono stati ricorrentemente disattesi dai soggetti recentemente succedutisi alla Presidenza di Sezione, così come risulta dalla documentazione in atti (prodotta dal ricorrente sia nel procedimento dinnanzi al Collegio Regionale dei Probiviri, sia in quello disciplinare avanti al G.R. Piemonte), dalle allegazioni del ricorrente, ed ammesso dalla stessa parte resistente nel corso dell’udienza del 6 dicembre 2017.

      B) Sul secondo motivo di ricorso. La difformità dello Statuto sezionale CAI UGET delle norme che regolano l’elettorato attivo e passivo a quanto previsto dall’art. 18 dello “statuto sezionale tipo” e dall’art. 70 del Regolamento Generale C.A.I..

      2. Il secondo motivo di ricorso attiene all’esclusione del socio Guadagnini dalla lista elettorale che il Consiglio Direttivo ha deliberato al fine di presentarla all’assemblea dei soci del 23 marzo 2017, in funzione del rinnovo di alcune cariche sociali.
      Secondo quanto affermato da parte ricorrente, detta esclusione che, oggettivamente risulta essersi verificata, sarebbe stata agevolata dal meccanismo di presentazione delle candidature previsto dagli artt. 47 e 48 dello Statuto sezionale, difforme da quanto previsto dallo “statuto sezionale tipo” proposto dalla Sede Centrale C.A.I. alle sedi territoriali, oltre che dall’art. 70 del Regolamento Generale C.A.I..
      In effetti, l’art. 47 dello statuto sezionale CAI UGET TORINO si presta ad operare agevolmente l’esclusione mirata di soggetti non graditi alla maggioranza del Consiglio Direttivo.
      Il che è di fatto avvenuto nei confronti del socio Guadagnini, così come peraltro constatato e ribadito dalla stessa decisione del Collegio Regionale dei Probiviri datata 31 agosto 2017.
      La Sezione CAI UGET è risultata peraltro ingiustificatamente inerte riguardo l’adeguamento dello Statuto sezionale, risalente al 1995, a quanto previsto dallo “statuto sezionale tipo”, approvato dalla Sede Centrale sin dal febbraio 2007. Tale adeguamento è stato peraltro definito come atto dovuto da parte delle sezioni territoriali.
      La Sezione CAI UGET si è quindi resa inadempiente ad una indicazione normativa interna vincolante.
      Come risulta dalla documentazione in atti e dalla stessa decisione del Collegio Regionale dei Probiviri datata 31 agosto 2017, le norme statutarie sezionali CAI UGET contengono prescrizioni difformi da quelle di cui all’art. 18 “statuto sezionale tipo” e dall’art. 70 Regolamento Generale C.A.I., che non prevedono, come invece gli artt. 47 e 48 dello Statuto CAI UGET, alcun meccanismo di sostanziale “filtro” alla presentazione delle candidature, quale l’elaborazione della lista ufficiale del Consiglio Direttivo da parte del Comitato Elettorale con competenza di “consultazioni” non meglio codificate, ovvero la presentazione di liste alternative da parte di soci “appartenenti alla sezione da non meno di un anno” nella rilevante misura di “almeno un ventesimo”.
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      Le spese e gli onorari del procedimento
      L’organo disciplinare, tenuto conto della complessità delle questioni oggetto del procedimento e dell’attività svolta, ritiene di addebitare integralmente le spese sostenute dal GR Piemonte per l’intero procedimento disciplinare, pari ad euro 1.500,00, corrispondenti agli onorari degli legali di fiducia nominati dal GR Piemonte per l’assistenza e consulenza prestata nel presente procedimento disciplinare.

      * * *
      P.Q.M.
      L’organo disciplinare,
      così dispone:

      – lo scioglimento immediato del Consiglio Direttivo della Sezione CAI UGET;
      – il commissariamento della Sezione CAI UGET TORINO, con nomina di un Commissario, che verrà indicato entro il prossimo del CDR, che provveda a guidare la Sezione nella redazione del bilancio 2017, nell’indizione di assemblea per la modifica delle norme dello statuto sezionale CAI UGET che regolano l’elettorato attivo e passivo che non risultano conformi a quanto disposto dall’art. 18 dello “statuto sezionale tipo” e dall’art. 70 del Regolamento Generale C.A.I., e nell’indizione di nuove elezioni secondo le nuove regole,

      ordina

      – la trasmissione senza ritardo del provvedimento a tutti i soci della Sezione CAI UGET, oltre che ai Consiglieri nella prima riunione utile, dandone atto a verbale;
      – la pubblicazione del provvedimento senza ritardo e con dovuta evidenza sul sito internet del CAI UGET e sul primo numero della rivista mensile della Sezione, successivo alla decisione, con trasmissione al Collegio.

      addebita

      in via definitiva a carico della Sezione CAI UGET TORINO le spese della presente procedura, liquidate in euro 1.500,00, ordinando che ne corrisponda l’importo alla Tesoreria del GR Piemonte entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione.
      Così deciso, in Torino, all’unanimità, il giorno 22 dicembre 2017.

      Il Presidente Estensore
      Sig. Michele Colonna
      Dott.ssa Maria Luisa D’Addio

      Il Presidente del GR Piemonte
      (Michele Colonna)